Nel 1985, al vertice europeo di Milano, i capi di Stato e di governo proclamarono il 9 maggio Giornata dell’Europa, una ricorrenza volta a celebrare l’Unione Europea come progetto politico condiviso, onorando i valori di pace, collaborazione e unità che ne sono alla base.
La data richiama il disegno, al tempo stesso visionario e pragmatico, prospettato dalla dichiarazione Schuman, con la quale l’allora Ministro degli esteri francese auspicava la costruzione di una “solidarietà di fatto” tra i Paesi europei, fondata su una crescente cooperazione principalmente economica, e in seguito anche politica e sociale: il primo passo verso un’Europa unita capace di garantire una pace duratura a un continente ancora angosciato dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale.
Da questa iniziativa prese forma, nel 1951, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), che coinvolse gli stati firmatari nella condivisione di risorse strategiche all’interno di un mercato comune affinché una nuova guerra tra Francia e Germania diventasse “non solo impensabile, ma materialmente ed economicamente impossibile.” Seguirono i trattati di Roma del 1957, che istituirono l’Euratom e la Comunità Economica Europea (CEE), favorendo il progressivo ravvicinamento delle politiche nucleari ed economiche degli Stati Membri. Nel 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, nacque l’Unione Europea, dando così forma istituzionale ad una lungimirante ambizione che continua ancora oggi ad evolversi.
Un passaggio decisivo nella costruzione dell’ordinamento giuridico europeo è rappresentato dalla sentenza Costa vs ENEL (causa 6/64), che segna l’introduzione di un principio destinato a incidere profondamente sui rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo. Il caso si sviluppa in Italia, quando un cittadino contesta la nazionalizzazione del settore elettrico sostenendo l’incompatibilità della legge interna con le norme della Comunità Economica Europea (CEE). Nel diritto italiano nazionale, infatti, due leggi dello stesso rango si risolvono mediante il criterio cronologico: se incompatibili tra di loro la legge successiva abroga quella previgente. Tuttavia, può una legge nazionale successiva prevalere su una norma del Trattato CEE? La questione si discute fino alla Corte di Giustizia tramite il meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CEE (attuale art. 267 TFUE), che coglie l’occasione per spiegare i rapporti tra Comunità Europea e normativa interna.
Con questa pronuncia, la Corte afferma che gli Stati Membri hanno limitato, per determinati ambiti espressamente circoscritti all’interno del sistema comunitario aderito, la propria sovranità, trasferendo competenze a un ordinamento giuridico autonomo, distinto e superiore. Da ciò deriva il principio del primato del diritto comunitario: le norme europee non possono essere vanificate da disposizioni nazionali successive, poiché verrebbe compromessa l’efficacia e l’uniformità dell’intero sistema.
A partire da questo momento, si consolida una connessione tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali: non si tratta più di sistemi separati, ma di livelli giuridici interconnessi, in cui le norme europee penetrano negli ordinamenti interni e ne orientano la direzione e lo sviluppo. Il rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione si configura così come un dialogo continuo, in cui la Corte di Giustizia svolge un ruolo fondamentale nell’interpretazione uniforme delle leggi, mentre le giurisdizioni nazionali assicurano l’effettività e l’applicazione delle norme europee.
In occasione della Giornata dell’Europa, il richiamo a questo caso emblematico giurisprudenziale consente di comprendere come l’integrazione non sia un progetto meramente politico e/o economico, ma anche una realtà giuridica concreta, capace di incidere direttamente sui diritti e sugli obblighi dei cittadini europei.